CDI

COS’E’ IL CONSIGLIO E DI COSA SI OCCUPA (estratto dal regolamento di Istituto)
2.1 Il Consiglio di Istituto

Di seguito vengono brevemente richiamati norme e regolamenti che definiscono il lavoro ed i compiti del Consiglio di Istituto. Per qualsiasi dettaglio si rimanda al testo unico delle disposizioni legislative (cfr: DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297). Essendo la popolazione scolastica di questo Liceo superiore ai 500 studenti, il Consiglio di Istituto è costituito dai seguenti 19 componenti:

– Il Dirigente del liceo

– 8 rappresentanti del personale docente

– 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

– 4 rappresentanti dei genitori

– 4 rappresentanti degli studenti.

Per ogni ulteriore specificazione si rimanda al regolamento interno del Consiglio di Istituto.

 

2.1.1 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. la Giunta Esecutiva viene eletta in seno al Consiglio di Istituto, ed è composta da:

– 1 docente

– 1 non docente

– 1 genitore

– 1 studente.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto ed il Direttore dei servizi di segreteria (DSGA) il quale svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

 

2.1.2 Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva  

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

– adozione del regolamento interno dell’istituto;

– acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi  quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

– approvazione del calendario scolastico adattato alle specifiche esigenze ambientali;

– criteri generali per la programmazione educativa;

– criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

– promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

– partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

– forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.

Il Consiglio d’Istituto ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15gg. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Classe.

 

2.1.3 La pubblicità degli atti  

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31/5/1974 N 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avrà una durata di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio del Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.